Normativa e approfondimenti

Termini di accreditamento a PDND Interoperabilità

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) (Pubbliche amministrazioni) del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’articolo 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023.

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) (Gestori di pubblici servizi), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’articolo 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024.

  3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) (Società a controllo pubblico), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’articolo 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024.

  4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

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