PSP

Cosa si deve intendere per pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti in deroga all’obbligatorietà della piattaforma pagoPA, e tra questi alla lettera d) ci si riferisce esclusivamente ai pagamenti in contanti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e cassa per l’Ente Creditore. Pertanto, non rientrano nella indicazione di cui alla lettera d) le operazioni di pagamento eseguite presso i pos fisici installati presso l’Ente Creditore, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera, non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e cassa per l’Ente Creditore. Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva della banca tesoriera o cassiera, e fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca.

Sono ancora consentiti i pagamenti tramite MAV?

No, al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi non rientrano i MAV, per i quali, a decorrere dal 28 febbraio 2021, sarà efficace il divieto (art. 65, comma 2, D. lgs n. 217/2017) in capo al PSP di dare seguito a tali avvisi di pagamento fuori dal sistema pagoPA, ove il beneficiario sia un soggetto obbligato ad aderire a pagoPA. Si veda anche la FAQ C8.

Come funziona il riversamento da parte di Poste Italiane sul conto di tesoreria?

Al paragrafo 9.1 delle Linee Guida “Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale” è stabilito l’onere di Poste Italiane s.p.a., ove richiesto dall’Ente Creditore, di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso la piattaforma pagoPA nella singola Giornata operativa. Tale operatività, inerisce le sole operazioni eseguite su pagoPA da Poste con bollettini postali e non anche altre operazioni eseguite da altri PSP. Infatti, tale operatività è funzionale a che il conto postale, ove utilizzato come “conto corrente di appoggio”, mantenga inalterata la capacità per l’ente di eseguire la riconciliazione tramite il giornale di cassa e i flussi pagoPA di riconciliazione/RT singole. Pertanto, per una valida gestione dei flussi pagoPA e addivenire ad una riconciliazione automatizzata, si suggerisce agli Enti Creditori che dispongano di un conto postale ancillare a quello di tesoreria, di valorizzare sempre nelle proprie RPT, sia il campo “CC di accredito” con l’IBAN di tesoreria, sia il campo “CC di appoggio” con IBAN postale. In tal modo, i PSP aderenti a pagoPA accrediteranno il solo conto di tesoreria, ad eccezione di Poste che utilizzerà invece il solo conto postale e, ove richiesto dall’Ente, provvederà altresì in automatico allo svuotamento dello stesso conto in favore del conto di tesoreria con la periodicità richiesta dall’Ente Creditore; il tutto con ogni evidente semplificazione del processo di riconciliazione e regolarizzazione degli incassi ricevuti.

Le convenzioni in essere su servizi di tesoreria tra PA e PSP sono ancora valide?

Le convenzioni e/o gli accordi negoziali in essere tra una Pubblica Amministrazione e uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, ancorché aventi ad oggetto l’attività di incasso in modalità elettronica non coerenti con le Linee Guida, sono validi sino alla loro naturale scadenza, a condizione che siano stati stipulati prima del termine di legge del 28/02/2021, salva comunque la possibilità per l’Ente di recedere dal contratto preliminarmente alla scadenza per usufruire delle funzionalità dI pagoPA

Il sistema pagoPA garantisce il rispetto del divieto di surcharge?

La PSD e la PSD2 ovvero le direttive europee in materia di servizi di pagamento in ambito Europeo (SEPA) e, al pari, la rispettiva normativa nazionale di recepimento, proibiscono che il cittadino sia chiamato a pagare un sovrapprezzo richiesto dal beneficiario per l’esecuzione del pagamento, il cosiddetto surcharge.

Il sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico, che in quello privato, e mira a rendere più efficace il settore pubblico, senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa.

Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dal singolo Ente Creditore, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento tra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP. Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA - che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore - con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore degli Enti Creditori, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte dell’Ente Creditore. Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.

Il sistema pagoPA, infatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta. Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica vietata dalla PSD e dalla PSD2 e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge, in cui un beneficiario applica un sovrapprezzo per determinate tipologie di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.

Nell’ambito del sistema pagoPA, quali documenti occorre conservare a norma?

La conservazione è l’attività finalizzata a proteggere, nel tempo, i documenti informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, la sicurezza, l’integrità e la non modificabilità, al fine di preservare il valore probatorio del documento informatico e, nel caso specifico di pagoPA, della transazione di pagamento. In quest’ottica, esaminando la natura e le caratteristiche di ciascuno degli elementi che intercorrono nei flussi del sistema pagoPA, si pone l’evidenza su:

  • la richiesta di pagamento: ossia l'insieme delle informazioni inviate dall'EC alla piattaforma che contengono tutti gli elementi richiesti per innescare il processo di pagamento;

  • la ricevuta: ossia l'insieme delle informazioni inoltrate dalla piattaforma all'EC che documentano l'avvenuto pagamento;

  • il flusso di rendicontazione: ossia il documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’EC, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. Tale documento, contenente l’identificativo univoco del versamento (IUV), non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.

Per aderire a pagoPA il mio tesoriere o cassiere deve essere aderente a sua volta?

L’adesione a pagoPA non è connessa con il servizio di tesoreria e cassa. In sede di adesione l’Ente dovrà configurare gli IBAN dei conti correnti bancari e/o postali che intende accreditare attraverso le funzionalità di pagoPA. Tali conti correnti potranno essere accreditati a prescindere che il relativo Prestatore di Servizi di Pagamento sia o meno aderente a pagoPA. Laddove il tesoriere o cassiere dell’Ente sia aderente a pagoPA questi potrà supportare l’Ente nell’adesione potendosi, se del caso, configurare come Intermediario Tecnologico dell’Ente (cfr. Linee Guida). Si ricorda che ogni Ente è lasciato libero di individuare le modalità di approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi quelli di intermediazione tecnologica per l’adesione a pagoPA, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ivi incluso quella del Codice degli Appalti e degli Acquisti sulla piattaforma gestita da CONSIP S.p.A.

Cosa si intende per cumulo dei volumi?

Il cumulo dei volumi - con altri PSP del medesimo gruppo societario o con altri PSP aventi il medesimo Mandatario Qualificato - consente ai singoli PSP di poter avere un prezzo medio per singola transazione più basso, in funzione, appunto, della più alta fascia raggiunta nel periodo di riferimento. Il totale delle transazioni cumulate nel trimestre di fatturazione saranno poi distribuite come segue:

  • da PagoPA S.p.A. sui singoli PSP aderenti al medesimo gruppo societario, in via proporzionale al numero delle transazioni eseguite dal singolo PSP;

  • dal Mandatario Qualificato, secondo il criterio di ripartizione concordato tra quest’ultimo e il PSP all’atto di conferimento del mandato.

Come un PSP può usufruire di un Intermediario?

Come previsto all’art. 6, comma 2, dell’accordo di adesione, il singolo PSP può indicare un Intermediario tecnologico per ogni servizio di pagamento da lui erogato. Nel catalogo dati informativi sono indicate dal PSP tutte le informazioni necessarie. Quindi, per la scelta di un Intermediario, il PSP deve fornire tale indicazione a PagoPA S.p.A. inviando una pec a accordipsp@pec.pagopa.it.

L’adesione senza Mandatario come si concilia con canali per i quali il PSP ha un Intermediario?

Il ruolo di Mandatario Qualificato concerne la componente contrattuale (in particolare il calcolo del corrispettivo dovuto a PagoPA S.p.A. e chi pagherà tale corrispettivo a PagoPA S.p.A.), mentre il ruolo di Intermediario tecnologico riguarda la componente tecnica/infrastrutturale per l’esercizio/operatività sulla Piattaforma pagoPA. Le due componenti sono autonome e disgiunte tra di loro, ancorchè un soggetto per potere assumere il ruolo di Mandatario deve essere preventivamente operativo come Intermediario tecnologico.

La scelta di avere o non avere un Mandatario è modificabile nel tempo?

Un PSP aderente può nel tempo liberamente modificare le scelte eseguite con l’onere di darne evidenza a PagoPA S.p.A. che darà seguito alle stesse con le tempistiche indicate nell’Accordo di adesione alla Piattaforma.

I PSP accreditati sul Nodo sono Agenti Contabili ex art.74 del R.D. 2440/1923?

Lo schema di pagamento tramite piattaorma pagoPA prevede la partecipazione:

  • della Pubblica Amministrazione o Gestore di Servizio Pubblico, in qualità beneficiario del pagamento disposto dal cittadino/impresa;

  • del PSP del debitore, in qualità di soggetto che esegue l’addebito sul conto di quest’ultimo e che ordina l’accredito sul conto del PSP della Pubblica Amministrazione o del Gestore di Servizio Pubblico, già contrattualizzato con il contratto di tesoreria (o con il contratto di apertura di conto corrente in caso di BancoPosta).

In tale operatività, non sussistendo alcuna attività di incasso da parte di terzi e riversamento dal terzo al beneficiario, nessun soggetto si configura come Agente Contabile.

Con l’adesione a pagoPA per i PSP cambiano le tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento?

Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010. Inoltre, l’accordo con cui un Prestatore di Servizi di Pagamento aderisce a pagoPA, non entra in alcun modo nel merito delle tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento che, pertanto, saranno regolate dalla normativa primaria di riferimento in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010, senza alcuna possibilità di deroga. Inoltre, si evidenzia che il soggetto versante si configura sempre come cliente, ancorché di natura occasionale, del PSP che esegue l’operazione di pagamento e che, pertanto, tale operazione è disciplinata - per quanto concerne la sua tempistica - dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010, che impone che l’operazione di pagamento sia eseguita nella giornata operativa successiva (T+1) rispetto alla richiesta avanzata dal pagatore. Pertanto, pagoPA omogenizza e uniforma a livello nazionale anche le tempistiche entro cui gli Enti ricevono sul conto corrente le somme pagate, a qualsiasi titolo, da cittadini e imprese in loro favore, riducendo tale tempistica in via omogenea a T+1.