Secondo quanto definito nel paragrafo 7.1 delle Linee guida:
« ..., ciascun Ente Creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato “Identificativo Univoco di Versamento” (IUV) che non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo Ente Creditore .....».
Il codice IUV assume quindi una rilevanza fondamentale
« ... al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli Enti Creditori e quelle di riversamento a cura dei Prestatori di servizi di pagamento... »
rappresentando pertanto uno degli elementi essenziali sui quali si base il sistema pagoPA.
Lo stesso paragrafo 7.1 delle Linee guida concede agli EC la possibilità di
« .... demandare ad un soggetto terzo, in tutto o in parte, la generazione dell’Identificativo Univoco di Versamento, curando che ne sia mantenuta l’univocità nel tempo».
Ne deriva che la generazione del codice IUV che risulti univoco nel corso del tempo è una responsabilità dell’EC, che, in fase di creazione, deve tener conto che tale codifica deve essere conforme alle specifiche internazionali esistenti e alle linee guida specificate nelle .