Notificazione

La notifica digitale potrà avere come destinatari anche le persone giuridiche?

Le notifiche potranno essere inviate in formato digitale sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. A tal proposito è in corso di implementazione l’integrazione con INI-PEC (domicili digitali persone giuridiche) e Registro delle Imprese.


In cosa consiste l'avviso di cortesia?

La comunicazione di cortesia, che il destinatario della notifica può ricevere su IO, l'app dei servizi pubblici, via mail o tramite SMS, contiene il link per la consultazione della notifica e dei documenti allegati sulla piattaforma, mediante un codice che identifica la notifica (IUN). Se la notifica prevede un pagamento, questo potrà essere effettuato direttamente sulla piattaforma pagoPA.


In caso di recapito per via “analogica”, oltre alle spese di notificazione cartacea, saranno sostenuti anche i costi relativi alla notificazione digitali?

L'ammontare delle spese di cui all'art. 2 del Decreto Costi del 30/05/2022 è fissato nella misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.). Tale costo si andrà a sommare alle spese sostenute in caso di notificazione analogica.

A discrezione della Pubblica Amministrazione mittente, i costi di notifica possono essere interamente o in parte ripetuti verso il destinatario.

Per ulteriori informazioni sui costi di postalizzazione, consultare il Decreto Costi del 30/05/2022, il documento relativo alla Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi postali e dei servizi “a valle” del recapito connessi alla Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici e il documento relativo alla Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei Servizi “a monte” ed eventuali Servizi “a valle” del recapito.


Come viene gestito l’esito sconosciuto?

Il D.L. n.76/20, all’Art. 26, c. 7 prevede che, qualora non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione all'indirizzo indicato, per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile.

Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del Registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal Registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario.

Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere eventualmente anche la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.


Come viene gestita la notifica a destinatari di cui è nota l’irreperibilità?

Le norme di riferimento sono l’art. 26, comma 7, del D.L. 76/2020 e l’art. 6 del DPCM n. 58/2022.

In particolare, la seconda norma impone alla PA mittente, in sede di predisposizione della notifica su SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) di fornire obbligatoriamente un indirizzo fisico del destinatario, presso il quale verrà effettuato il primo tentativo di recapito.

Invece la prima norma - applicabile anche alla casistica dell’irreperibilità assoluta conclamata in ANPR - prevede che, se non è possibile recapitare il plico contenente l’AAR all’indirizzo del destinatario indicato dalla PA mittente in sede di predisposizione della notifica su SEND per cause diverse dalla temporanea assenza oppure dal rifiuto del destinatario/delle altre persone alle quali può essere consegnato, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare un nuovo indirizzo del destinatario irreperibile. In assenza di un nuovo indirizzo rinvenuto dal recapitista e trascritto nel relativo verbale, il gestore verifica in ANPR (per destinatari persone fisiche) ovvero in registro imprese (per destinatari persone giuridiche) se esiste un indirizzo diverso da quello fornito dalla PA mittente in sede di predisposizione della notifica su SEND.

Precisato quanto fin qui esposto, laddove la PA: 1. debba eseguire una notifica ad un destinatario persona fisica; 2. non sia in possesso di un domicilio fisico eletto dal destinatario presso la stessa PA; e 3. accedendo ad ANPR verifichi che il destinatario risulti già essere accertato come irreperibile assoluto; per poter avviare la notifica tramite SEND (rectius: fornire in via obbligatoria in sede di predisposizione della notifica su SEND un indirizzo fisico dove eseguire il primo tentativo di recapito) la PA mittente, attraverso il certificato di residenza storico, dovrà risalire all’ultimo indirizzo di residenza noto e fornire alla piattaforma tale indirizzo fisico per avviare l’iter di notifica.


È possibile notificare tramite SEND il preavviso di ipoteca e il fermo amministrativo?

L’art. 26, comma 17, del D.L. n. 76/2020 esclude l’utilizzo di SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) per le notifiche relative a:

  • gli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile;

  • gli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo 2, capi 2 e 4, del D.P.R. n. 602/1973, diversi da quelli di cui all’art. 50, commi 2 e 3, e all’art. 77, comma 2-bis.

Ciò premesso, si segnala che il preavviso di ipoteca è disciplinato dall’art. 77, comma 2-bis, del predetto D.P.R. n. 602/1973 e che il fermo amministrativo è disciplinato all'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, rubricato al titolo 2, capo 3; la notifica tramite SEND è, pertanto, ammessa per entrambi.


Come avviene una notifica alla società presso il curatore fallimentare?

Tramite SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) non è possibile notificare un atto destinato ad una persona giuridica (es. società Alfa) presso una persona fisica (es. presso il curatore Mario Rossi).

É, tuttavia, possibile notificare direttamente alla persona fisica, specificandone la qualità nell’atto notificato.

Pertanto, se una PA mittente ha la necessità di notificare un atto al curatore di una società dovrà indicare come destinatario la persona fisica (es. Mario Rossi quale professionista incaricato) e specificare direttamente nell’atto notificato la sua qualità (es. curatore della società Alfa), non essendo prevista su SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) l’indicazione di tale specifica “qualità” né nella fase di compilazione della notifica, né nelle attestazioni opponibili ai terzi, né nell'AAR.


Cosa succede in caso di malfunzionamento della piattaforma?

Il Decreto Legge n. 76/20 (c.d. Decreto Funzionamento) all’art. 26, comma 13 prevede che laddove il malfunzionamento della piattaforma (attestato dal gestore con un atto opponibile a terzi), renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

  1. la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

  2. la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

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