Altri aspetti

Come è regolata l'anticipazione della commessa per gli Enti che intendano aderire a SEND?

Il regime dell'anticipazione è disciplinato in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Costi (Decreto 30 maggio 2022 emanato dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento per La Trasformazione Digitale). All’atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, i mittenti anticipano al gestore (di seguito “PagoPA S.p.A.”) di SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.):

  • il 30% dell'ammontare delle spese relative a ciascuna notifica;

  • il 30% dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dalla Pubblica Amministrazione mittente sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente a quello della commessa stessa.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Costi, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolarità delle prestazioni relative a ciascuna commessa, i mittenti versano a PagoPA S.p.A. il saldo dell'importo dovuto a consuntivo relativamente alle prestazioni suddette.

Tuttavia, in virtù di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Costi, sull'ammontare dell'anticipazione e i tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi, sono fatti salvi i diversi accordi tra PagoPA S.p.A. e la PA mittente, contenuti nella relativa lettera di adesione (cfr. art. 2, commi 6 e ss.).


Qual è il corretto trattamento fiscale connesso alle attività di notifica in via digitale e in via analogica nell'ambito del progetto SEND?

All'esito dell'interpello presentato da PagoPA S.p.A. all'Agenzia delle Entrate, in cui la società chiedeva chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale delle operazioni connesse alle attività erogate in favore degli enti come previsto dall'art. 26 D.L. 76/2020, l'amministrazione finanziaria stabiliva, con risposta del 15 dicembre 2023, che tutte le attività di notifica in via digitale e in via analogica sono da considerarsi assoggettabili ad IVA, avendo natura di corrispettivo, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 13, primo comma, del DPR 633/1972. Pertanto, ai sensi dell'accordo di adesione, le prestazioni di notifica in via digitale e in via analogica ed i relativi corrispettivi sono da confermarsi oltre IVA in quanto dovuta.


Gestione dei ricorsi

L’ente mittente rimarrà in qualsiasi caso la Pubblica Amministrazione verso la quale è verosimile che vengano indirizzate le istanze dei cittadini in sede di contenzioso. Qualora il contenzioso si riferisca al funzionamento del servizio di notificazione tramite SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) e alle attività direttamente effettuate dal gestore della stessa, la Società PagoPA S.p.A. potrà essere coinvolta in sede di contenzioso. A tal proposito si richiama il disposto dell’art. 13, co. 2, del Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 58/2022, in virtù del quale “Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza”.

Sulla base della disposizione citata, ferma restando la legittimazione passiva dell’ente mittente, in sede di eventuale contenzioso, nel caso in cui il vizio rilevato non sia imputabile all’ente ai fini di un eventuale annullamento della notifica, questo potrà avere azioni di regresso nei confronti del gestore della piattaforma, dell'operatore postale ovvero del fornitore del servizio universale, a seconda del soggetto a cui il vizio di notifica risulti imputabile.


Come funziona l’integrazione a SEND per atti che prevedono un pagamento?

L’integrazione prevista per gli atti che richiedono un pagamento è quella automatica secondo cui i sistemi informatici di SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) sono messi in comunicazione con quelli dell’ente. Questa tipologia di integrazione prevede la gestione automatica sia dello stato della notifica, con relativo recupero delle attestazioni comprovanti la regolare esecuzione della notifica, sia dell’attualizzazione dei costi di notifica. Esistono le seguenti sotto-varianti di questa integrazione automatica, che differiscono per la modalità di aggiornamento del costo di notifica e per il numero di servizi informatici presso i sistemi dell’ente o del fornitore che gestisce gli stessi per suo conto:

Aggiornamento sulla base delle informazioni di cambio stato della notifica

Si tratta del caso in cui il fornitore collegato alla piattaforma ha evidenza delle variazioni di stato di ogni singola notifica, incluse quelle che comportano un cambio del costo della notifica stessa. In caso di ricezione di un cambio di stato della notifica, il fornitore dovrà ricalcolare l’ammontare delle posizioni debitorie, contattando il sistema di gestione delle stesse (ex. Gestionale delle Multe) per provvedere alla loro attualizzazione con i costi di notifica.

Con questa soluzione è, pertanto, solamente il fornitore a doversi rapportare con SEND. È fondamentale che l’ente garantisca sempre l’aggiornamento della posizione debitoria in tempi ristretti e che si assuma il rischio di eventuali pagamenti su posizioni debitorie non aggiornate, in quanto se il destinatario della notifica, effettuasse il pagamento pagoPA nel tempo che intercorre tra l’evento che determina un cambio di costo e l’effettiva attualizzazione della posizione debitoria, il destinatario non pagherebbe l’ammontare corretto.

Aggiornamento all'atto del pagamento

L’attualizzazione della posizione debitoria è prevista all’atto del pagamento pagoPA, annullando di fatto la possibilità che il destinatario paghi un importo non corretto. Per permettere l’attualizzazione, SEND prevede un'API che, dati gli estremi di un avviso pagoPA, restituisce il costo della notifica associata a quel pagamento. Per permettere al sistema informatico che gestisce le posizioni debitorie di utilizzare correttamente questa API è obbligatorio che lo stesso sia a conoscenza del fatto che un avviso pagoPA debba essere o meno attualizzato con i dati forniti dalla piattaforma.

Il contatto con SEND può avvenire richiedendo l’informazione al sistema di gestione dell’atto, che si fa attraverso la piattaforma stessa. L'attualizzazione deve avvenire in uno SLA di due secondi.


Come funziona l’integrazione a SEND per atti che non prevedono un pagamento?

Per questa casistica è possibile effettuare l’integrazione Manuale, che non prevede alcuna forma di comunicazione tra i sistemi informatici di SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) e quelli dell’ente, escludendo quindi la possibilità di verificare automaticamente lo stato della notifica stessa. Tale verifica richiede pertanto l’accesso manuale alle notifiche e l’eventuale recupero, anch’esso manuale, delle attestazioni comprovanti la regolare esecuzione della notifica.

La scelta di questa modalità d’integrazione comporterebbe la necessità di pianificare una successiva attività di sviluppo per consentire all’Ente, in un secondo momento, di gestire tramite SEND anche i casi d’uso che richiedono un pagamento e per i quali non è possibile predeterminare l’ammontare che deve essere versato dal destinatario.


L'obbligo di conservazione degli atti oggetto di notificazione tramite SEND rimane in capo al soggetto Mittente o, essendo tali atti trasmessi a SEND, tale obbligo rimane in capo al gestore della piattaforma (c.d. “Gestore”)?

Ai sensi dell’art. 15 del DPCM n. 58/2022, il Gestore conserva gli atti oggetto di notifica su SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) per 120 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Pertanto, l’obbligo di conservazione degli atti rimane in capo anche al mittente in quanto decorso il suddetto periodo di 120 giorni, il destinatario interessato a recuperare i relativi atti si rivolgerà direttamente al mittente.

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