Chi può aderire
Chi può aderire a SEND?
A SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) possono aderire le amministrazioni di cui all’art. 26 del D.L. 76/2020, comma 2, lettera c) ovvero: le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività di riscossione ad essi affidate, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con la sottoscrizione della lettera di adesione i soggetti aderenti dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 di rientrare nella definizione di amministrazione di cui sopra e meglio specificata anche di seguito.
Quali sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165?
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado; le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici e operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali.
Oltre alle pubbliche amministrazioni, quali altri soggetti possono aderire a SEND?
Possono aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) anche:
gli agenti della riscossione;
altri soggetti ai quali può essere affidata l’attività di riscossione, e segnatamente:
i soggetti iscritti nell'albo istituito dal MEF;
i riscossori stabiliti in un Paese membro dell'Unione Europea previa presentazione di certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento;
le società a capitale interamente pubblico, a condizione che:
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Una società privata può aderire a SEND?
Una società privata può aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) solo se è iscritta nell’albo istituito presso il MEF.
Una società a capitale pubblico può aderire a SEND?
Una società a capitale pubblico può aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) solo se è a capitale interamente pubblico ed esercita attività inerente la riscossione, a condizione che:
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.
Gli ordini professionali possono aderire a SEND?
In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 26, comma 2, lettera c del D.L. 76/2020 e art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), possono aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) anche gli enti pubblici non economici. A tale categoria sono riconducibili gli ordini professionali che, pertanto, possono aderire alla suddetta piattaforma.
Le casse di previdenza possono aderire a SEND?
Le casse di previdenza non possono aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) in quanto non rientrano né nella definizione di pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 stante la loro natura privatistica, né fra gli altri soggetti titolati ad aderire ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera c del D.L. 76/2020.
Un soggetto a cui è stata affidata l’attività di riscossione ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/1997 (c.d. “Riscossore”) può aderire a SEND a prescindere dal fatto che l’Ente Locale gli abbia attribuito tale compito con la modalità “in concessione” o “a supporto”, ossia, rispettivamente, con o senza un trasferimento di poteri pubblici da parte dell'Ente?
L’art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la possibilità per l’Ente Locale di “affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali”, senza precisare che l’affidamento debba avvenire con una specifica modalità.
Pertanto, a prescindere dalle modalità di affidamento “a supporto” o “in concessione”, il Riscossore può aderire a SEND - Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.), limitatamente all'esercizio di attività di riscossione allo stesso affidate, sottoscrivendo a tal fine la lettera di adesione in qualità di mittente.
In caso di affidamento dell’attività di riscossione a un soggetto terzo ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/1997 (c.d. “Riscossore”) mediante una delle due modalità “In concessione” o “a supporto”, si conferma che il soggetto mittente è il Riscossore?
Sì.
In caso di affidamento dell’attività di riscossione a un soggetto terzo ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/1997 (c.d. “Riscossore”) mediante una delle due modalità “in concessione” o “a supporto”, spetta al Riscossore il rimborso pari ad 1 euro per i costi, sostenuti dai mittenti, per l’elaborazione degli atti (artt. 3, comma 1, lett. a, e 5, comma 1, lett. a, del Decreto 30 maggio 2022)?
Sì, in quanto è il Riscossore che sottoscrive la lettera di adesione e si qualifica come mittente.
Last updated