Ente Creditore
Quali sono i termini per l’utilizzo esclusivo della Piattaforma pagoPA?
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, entro la data del 28 febbraio 2021, non potendo più incassare attraverso l’attività di un PSP fuori dal Sistema pagoPA, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite pagoPA, dovranno avere optato per una o più delle soluzioni che seguono: integrazione dei loro sistemi di incasso con la Piattaforma pagoPA; utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla Piattaforma pagoPA; affidamento delle loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.
Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA devono adattare la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento. Resta fermo che, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, laddove il PSP non sia riuscito a bloccarlo, con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli Enti Creditori.
Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?
Alla luce dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta piattafoma pagoPA, messa a disposizione da PagoPA S.p.A..
Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi” - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.
Quali sono le scadenze previste?
La piattaforma pagoPA è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato dall’articolo 24 del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, stabilisce che: «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021».
Ѐ possibile l’interconnessione tra Nodo e circuiti internazionali di pagamento?
In coerenza con l’obiettivo della piattafoma pagoPA di garantire il libero mercato dei PSP, le Linee Guida stabiliscono che anche i PSP non nazionali possano aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA richiamati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.
Le disposizioni di pagamento effettuate tramite pagoPA sono revocabili?
La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento della piattaforma, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.
Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?
I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico indicate all’art. 2 del CAD, devono aderire alla piattaforma pagoPA ma tale obbligo NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma possono offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA. Sarà, quindi, facoltà dell’utente che effettua il pagamento Utente pagatore decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.
Quali sono le conseguenze della mancata adesione a pagoPA?
Le PA che non hanno ancora attivato tale sistema presentano difformità nel modo di incassare le somme dovute. Con il dl 76 del 2020, laddove si prevedono specifiche sanzioni in caso di ritardo, art 24: «La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture «. L’art. 23.-bis dello stesso dl (1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficolta” di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020).
Alcune di loro richiedono che i pagamenti siano effettuati con il modello F24, molto più complesso sia nella fase di compilazione che nella fase di pagamento, con frequenti rischi di errori. I pagamenti effettuati con F24, inoltre, sono incassati dallo Stato che solo successivamente li riversa alle Pubbliche Amministrazioni (i tempi di riversamento previsti anche di 15 giorni), rendendo più lungo e macchinoso il processo di incasso. Le Pubbliche Amministrazioni indicano spesso modalità di pagamento diverse per diverse tipologie di servizi: ad esempio, il bonifico, il MAV (Mediante Avviso), il RAV (Ruoli Mediante Avviso), versamenti presso il tesoriere o presso altri specifici soggetti riscossori.
Ne consegue che è sempre più necessario standardizzare gli incassi per fornire a cittadini e imprese un’unica modalità di pagamento omogenea riconosciuta a livello nazionale anche se questo può comportare, inizialmente, un fisiologico periodo di adattamento. Senza il sistema pagoPA, infine, gli Enti Creditori non possono rilasciare al cittadino una quietanza «liberatoria» di pagamento, con il rischio di comunicare dopo mesi o addirittura anni, eventuali somme ancora dovute a saldo del pagamento già eseguito.
L’adesione a pagoPA da parte di un soggetto a cui una PA ha affidato la riscossione delle entrate ha effetto sulla stessa PA appaltante?
Un Riscossore - definito come quel soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che consente alle PA di affidare a terzi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate - se aderente al sistema pagoPA, potrà risultare Ente Creditore e beneficiario delle operazioni di pagamento elettroniche eseguite attraverso la piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui la PA gli abbia ceduto il credito. Non anche quindi nel caso in cui il Riscossore stia gestendo un credito nella titolarità dell’ente impositore (come precisato con Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Si precisa quindi che: l’affidamento ad un Riscossore non rientra tra le cause di esenzione dall’adesione alla piattaforma pagoPA da parte della PA appaltante/ente impositore; il Riscossore potrà liberamente decidere di aderire al sistema pagoPA in qualità di Partner/Intermediario tecnologico per agevolare gli enti impositori nell’adesione alla piattaforma pagoPA; il Riscossore, per l’incasso dei crediti acquisiti dalla PA a seguito di cessione del credito, potrà aderire in proprio a pagoPA in qualità di Ente Creditore.
Un Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?
La piattaforma pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:
«Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021.
Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al sSistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.
Un Ente Creditore può censire sul sistema pagoPA degli IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati?
In via generale, sul sistema pagoPA ogni Ente Creditore è chiamato - per la gestione degli incassi inerenti i servizi erogati - a censire almeno un IBAN di un conto corrente a lui intestato. Per tale attività di censimento e aggiornamento dei conti correnti, il singolo Ente Creditore nomina il proprio Referente dei Pagamenti, che si assume ogni responsabilità per quanto comunicato, in nome e per conto dell’Ente Creditore di riferimento, sul Portale delle Adesioni.
Tale premessa è necessaria per precisare che, in considerazione del ruolo e delle funzioni del Referente dei Pagamenti, PagoPA S.p.A. consente - previo invio tramite PEC (presidio@pec.pagopa.it) della specifica dichiarazione e previa verifica della fattibilità da parte della stessa PagoPA S.p.A. - a un Ente Creditore di censire anche IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati. Tali IBAN devono però appartenere a soggetti terzi che abbiano comunque un rapporto in essere con l’Ente Creditore per l’erogazione di specifici servizi, e, al contempo, abbiano in essere un collegamento telematico che, ancorché fuori dal Sistema pagoPA, consenta al soggetto terzo di ricevere i flussi informativi scambiati sul sistema pagoPA. Soltanto a titolo esemplificativo, si descrivono di seguito dei casi in cui un Ente Creditore può censire IBAN inerenti conti correnti a lui non intestati:
Ente Creditore che voglia censire sul Sistema pagoPA gli IBAN delle società da esso controllate;
Ente Creditore che, in qualità di Unione di Comuni, voglia censire sul sistema pagoPA gli IBAN degli Enti che lo compongono;
Ente Creditore che eroghi in proprio un servizio il cui incasso, per legge, è di spettanza di un’altra amministrazione.
Il sistema pagoPA, il SUAP e il portale “impresainungiorno.gov.it”: quali facilitazioni per i Comuni?
Premesso che il portale “impresainungiorno.gov.it” è stato validamente integrato con le funzionalità di pagamento elettronico del sistema pagoPA:
i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it” e che già ricevevano tramite tale portale pagamenti in loro favore, risultano di conseguenza già in regola con l’adesione al sistema “pagoPA” per quanto concerne i servizi alle imprese erogati attraverso il SUAP e, ancorché risulteranno già inseriti nell’elenco degli Enti aderenti al sistema pagoPA, dovranno in seguito provvedere attraverso l’invio ad AgID di una lettera di adesione per i Servizi diversi da quelli erogati tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”;
i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it” ma che non hanno mai abilitato il sistema di pagamento tramite tale portale, non potranno beneficiare delle facilitazione di cui al punto a) che precede ma potranno comunque affidare a InfoCamere il ruolo di intermediario tecnologico; a tale riguardo, tali Comuni potranno aderire al sistema “pagoPA” a mezzo dell’invio della lettera di adesione a PagoPA S.p.A.-tramite Portale delle Adesioni - e indicare InfoCamere come Intermediario tecnologico.
Nel contempo, i Comuni in questione dovranno prendere contatto con InfoCamere per pianificare il piano di attivazione dei servizi e la messa in produzione della piattaforma “pagoPA” per i servizi del SUAP erogati tramite il portale impresainungiorno.gov.it.
Ciò detto, si puntualizza che - a prescindere dalle facilitazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono - s**arà onere di ogni Comune provvedere all’adesione al sistema “pagoPA” per il pagamento dei restanti servizi, ossia di quelli erogati all’infuori del portale impresainungiorno.gov.it.
Un Ente Creditore è obbligato a mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento previsti?
Sì. I soggetti sottoposti all’ambito applicativo del CAD hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti i pagamenti elettronici attraverso l’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC.
Tale obbligo è declinato e tecnicamente dettagliato nelle Linee Guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC sono altresì chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti
Nel caso in cui l’Ente abbia già attivo un sistema di pagamento online, può utilizzare il logo pagoPA?
L’adesione a pagoPA è obbligatoria a prescindere dal fatto che l’Ente abbia già delle modalità elettroniche di pagamento messe a disposizione della propria utenza. La realizzazione, infatti, di un sistema nazionale centralizzato (pagoPA), risponde al più ampio obiettivo di cui all’articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/2012, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, nonché a quello di garantire omogeneità nell’offerta all’utenza ed elevati livelli di sicurezza.
Ciò premesso, si precisa che ogni piattaforma di pagamento on line già realizzata e/o in uso da parte di un Ente o di un gestore di pubblico servizio può essere mantenuta in essere purché integrata con il Nodo dei Pagamenti-SPC per lo scambio dei relativi flussi secondo quanto descritto nelle Linee Guida. Il logo “pagoPA” identificativo dell’adesione al Sistema pagoPA, viene rilasciato solo ai soggetti che hanno espletato tutte le formalità previste dalla procedura di adesione (la documentazione è disponibile sul sito di pagoPA suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento). Attraverso tale logo, infatti, l’utenza potrà comprendere immediatamente se un soggetto pubblico - in qualità di beneficiario – oppure un soggetto privato - in qualità di prestatore di servizi di pagamento - è aderente al Sistema pagoPA.
Gli ordini professionali sono obbligati ad aderire a pagoPA?
Per potere validamente rispondere a tale quesito, appare doveroso premettere che nel nostro ordinamento può creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli Ordini professionali. Infatti, se da un lato gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, dall’altro, essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all’ordinamento giuridico generale.
Pertanto, in generale, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della ratio della normativa per la quale ci si chiede se debba o meno essere applicata agli ordini professionali. Nel caso specifico dell’applicazione dell’articolo 5 del CAD e, dunque, dell’adesione al sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD riguarda anche gli enti pubblici non economici e, addirittura, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico non quotate. Precisato quanto appena esposto, si rappresenta che gli ordini professionali sono, quindi, obbligati ad aderire alla piattaforma pagoPA per consentire ai loro pagatori di beneficiare delle funzionalità di pagamento elettronico offerte dal sistema.
Gli Enti di previdenza sono obbligati ad aderire a pagoPA?
Sì. Ricordato che il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), si segnala che l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, nonché i gestori di pubblici servizi.
Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.
Fermo quanto già esposto, appare doveroso ricordare che nel nostro ordinamento, ancorché possa creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli enti di previdenza, nel caso specifico, dell’adesione al sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo riguarda anche gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, addirittura, i soggetti privati gestori di pubblici servizi. Nella fattispecie, essendo gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, sia inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009, sia soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rispettivamente, lettera c) e b), risultano obbligati ad aderire al sistema pagoPA.
I trasferimenti di fondi tra enti pubblici che vengono effettuati tramite i conti di tesoreria in Banca d’Italia sono esclusi dal Sistema pagoPA?
Sì. pagoPA non modifica, né altera, l’applicazione della normativa di finanza pubblica, incluso l’art. 44 della legge n. 526/1982 che impone agli enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato di eseguire operazioni di girofondi a valere su tali conti correnti o contabilità speciali intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Ogni altra forma di incasso deve essere gestita sulla piattaforma pagoPA.
Le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento al servizio nazionale sono obbligate ad aderire a pagoPA?
Nel momento in cui la struttura sanitaria privata ottiene l’accreditamento, essa opera quale gestore di pubblico servizio.
Di conseguenza, la stessa è obbligata ad aderire a pagoPA in quanto tale obbligo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD coinvolge anche i gestori di pubblici servizi.
Un Ente locale può scegliere di mettere a disposizione degli utenti solo le modalità di pagamento offerte dal sistema pagoPA?
Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati all’adesione al Sistema. Pertanto, i soggetti sottoposti all’adesione all’infrastruttura pagoPA, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell’utenza le modalità di pagamento offerte dalla piattaforma pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l’Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa. Ricordato quanto appena esposto, un Ente locale può, in via autonoma, nel rispetto della normativa attualmente vigente, secondo le proprie scelte gestionali e di autonomia contabile, al fine di eliminare l’uso del contante e/o di digitalizzare integralmente la gestione degli incassi.
In considerazione di quanto appena precisato, risulta opportuno ricordare che la piattaforma pagoPA prevede per il pagatore la possibilità di scegliere tra effettuare il pagamento on-line (anche mediante mobile APP) o allo sportello.
Le Associazioni volontarie tra Enti pubblici locali, sono obbligate ad aderire alla piattaforma pagoPA?
Sì. Né il CAD, né il D.L. n. 179/2012 prevedono alcun tipo di eccezione e/o deroga a riguardo. Infatti, qualunque Ente che riceva pagamenti in suo favore da soggetti privati o da soggetti pubblici che non possano eseguire il pagamento tramite un’operazione di girofondi presso la tesoreria della Banca d’Italia, devono dare attuazione all’obbligo di legge di adesione alla piattaforma pagoPA.
Le società a controllo pubblico che non ricevono pagamenti da cittadini o imprese sono obbligate ad aderire a pagoPA?
Sì, ogni soggetto obbligato dalla normativa ad aderire a pagoPA resta obbligato all’adesione anche se non riceve pagamenti da cittadini e imprese, ma solo da soggetti pubblici. Pertanto, le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi e ogni altro soggetto obbligato che non abbia l’obbligo di eseguire operazioni di pagamento verso altre pubbliche amministrazioni tramite girofondi, per la gestione delle proprie entrate, deve aderire a pagoPA. Infatti, né il nuovo art. 5 del CAD, né il comma 5bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012 specificano che pagoPA riguarda esclusivamente i rapporti con cittadini o le imprese. Pertanto, tutti i pagamenti in favore di soggetti obbligati all’adesione a pagoPA, devono avvenire tramite pagoPA.
Un Ente Creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?
Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA. Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA”; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC”; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.
Per l’integrazione dei bollettini PA nell’avviso pagoPA, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?
Nel documento L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: «gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprio».
L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it (Business/PA/Servizi Finanziari) in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA.
Inoltre, si evidenzia che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.
Marca da bollo - Servizio@e.bollo
Attualmente è attivo un tavolo tecnico a cui partecipano Agenzia delle Entrate, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e PagoPA S.p.a. per la definizione di un nuovo modello di interoperabilità con il servizio @e.bollo.
Gli obiettivi del nuovo modello sono:
permettere a singoli cittadini e imprese di pagare l’imposta di bollo come qualsiasi altra imposta o tributo mediante tutti i canali disponibili sulla piattaforma pagoPA;
centralizzare il servizio @e-bollo tra tutte le PA e tutti i PSP e centralizzare le funzioni di verifica;
garantire interoperabilità tra servizio MBD di Agenzia delle Entrate e la piattaforma pagoPA;
impedire pratiche elusive o evasive dell’imposta;
consentire il pagamento di qualsiasi importo di imposta di bollo.
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