Enti aggregatori

Gli enti possono aderire a IO in qualità di aggregatori di altri soggetti erogatori.

Il rapporto di aggregazione tra i soggetti erogatori è regolato dagli accordi (compresi gli accordi di cooperazione di cui all’art. 15 della L. 241/1990) e dagli atti amministrativi necessari a conferire al soggetto aggregante i poteri e le attribuzioni necessarie a sottoscrivere il rapporto di adesione anche per conto e a beneficio dei soggetti aggregati, assumendo il rispetto degli obblighi ivi contenuti da parte dei soggetti aggregati stessi.

L’ente aggregatore in questo modo garantisce il rispetto degli obblighi contenuti nel contratto di adesione da parte dei soggetti aggregati.

Esempio: una Regione aderisce a IO aggregando il rapporto di adesione per tutti gli enti locali del territorio di riferimento, mettendo a disposizione la società in-house regionale per gestire l’integrazione tecnologica di tutti gli enti locali.

Gli enti aggregatori devono elencare tutti gli enti che rappresentano ai fini dell’adesione a IO, tramite l’allegato 3 del contratto di adesione, dove devono comunicare la lista completa degli enti tramite indicazione di: denominazione dell’ente rappresentato, sede, codice fiscale/p. iva e codice IPA.

Importante!

Qualora un ente volesse sottoscrivere autonomamente altri servizi (in aggiunta a quelli resi disponibili tramite l’ente aggregatore) dovrà seguire la procedura completa di onboarding sottoscrivendo l’accordo di adesione.

L’ente aggregatore può operare solo per i servizi per cui ha ricevuto l’incarico dall’ente aggregato, ma non può sostituirsi all’ente rispetto ai servizi per cui non ha ricevuto mandato.

Last updated