Doc.1 T&C_PA locali e altre PPAA

Documento 1

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE E D’USO DELLA PIATTAFORMA

ART. 1 - Definizioni

  1. Ai fini dei presenti T&C si rinvia alle definizioni individuate con la lettera maiuscola e già specificate nell’accordo di Adesione, di cui il presente documento costituisce allegato.

  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 che precede, in aggiunta si stabiliscono le seguenti ulteriori definizioni:

  • AAR (avviso di avvenuta ricezione): l’atto formato dal Gestore, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

  • Accordo di Adesione: la lettera di adesione alla Piattaforma sottoscritta dall’Aderente e i presenti T&C, nonchè l’ulteriore documentazione indicata nella lettera di adesione, ancorché non materialmente allegata;

  • Amministrazione: la pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero l’agente della riscossione ovvero, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad esso affidate ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo da ultimo citato;

  • Atti: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, resi disponibili telematicamente sulla Piattaforma come documenti informatici crittografati;

  • Avviso di cortesia: l’avviso in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione, inviato dal Gestore, ai sensi dell’art. 26, commi 5-bis, 6 e 7, del Decreto;

  • Avviso di mancato recapito: l’atto formato dal Gestore, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;

  • Destinatari: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

  • Domicilio digitale di Piattaforma: l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma, di cui all’articolo 26, comma 5, lettera c), del Decreto.

  • IUN (identificativo univoco della notificazione): il codice univoco attribuito dalla Piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;

  • Mittente o Aderente: la persona giuridica che sottoscrive il presente Accordo e che si qualifica come mittente delle notificazioni da eseguirsi tramite la Piattaforma;

  • Parte/i: l’Aderente o Mittente e/o la Società o Gestore;

  • Piattaforma: la piattaforma digitale di cui all’art. 26 del Decreto, utilizzata dalle Amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

  • Portale: il portale di riferimento che consente al Mittente, per il tramite dei suoi Utenti, di accedere e richiedere i Servizi erogati tramite la Piattaforma;

  • Recapito: notificazione ovvero la trasmissione degli atti, quando non diversamente specificato;

  • Servizi: le attività svolte dalla Società tramite la Piattaforma nell’ambito della notificazione digitale e/o della notificazione analogica, quest’ultima per il tramite degli operatori economici aggiudicatari dei relativi contratti di appalto, come individuati nella Documentazione Tecnica;

  • Società o Gestore: la società PagoPA S.p.A., nella sua qualità di gestore della Piattaforma ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè dell’art. 26 del Decreto;

  • Utente/i: ogni persona fisica che agisce sotto la responsabilità del Mittente e che è autorizzata dall’Aderente stesso ad accedere e utilizzare, per suo conto, al Portale e/o ai Servizi della Piattaforma.

ART. 2 - Oggetto e corrispettivi

  1. I presenti T&C regolano l’erogazione dei Servizi da parte della Società e le condizioni di adesione e uso della Piattaforma da parte dell’ Aderente.

  2. La Società, nel rispetto dei termini dell’Accordo, fornisce all’Aderente una licenza limitata, non esclusiva, per l’utilizzo del Portale tramite cui è possibile fruire dei Servizi.

  3. Ai fini della fruizione dei Servizi messi a disposizione dalla Società, l’Aderente, si obbliga al pagamento, in favore della Società stessa, dei corrispettivi e/o del rimborso dei costi (“Corrispettivo/i e/o Rimborso Costi”) come previsti dagli artt. 5 e 6 del Decreto del Ministro per la Trasformazione Digitale del 30 maggio 2022 dal titolo “Individuazione dei costi e dei criteri e modalita' di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” (di seguito “Decreto Costi”). La Società, infatti, si impegna a sopportare i costi per la notifica analogica degli avvisi di avvenuta ricezione, nonché alla conservazione e alla messa a disposizione dell’Aderente della documentazione giustificativa delle singole spese connesse alla postalizzazione degli avvisi di avvenuta ricezione in formato cartaceo, ai fini della richiesta di Rimborso Costi sostenuti e/o da sostenere.

  4. L’Aderente si impegna - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo per i flussi relativi sino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) di vigenza del presente accordo per i flussi di ogni anno successivo - a predisporre una comunicazione nei confronti della Società, utilizzando l'apposita funzione del Portale (c.d. modulo di profilazione) o a mezzo pec nel caso in cui la funzione del Portale non sia disponibile, con cui dichiara la percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente a quello della prima Commessa (di seguito “Dati Storici”)e fornisce per l’anno solare di riferimento altresì, la stima di quanto segue:

A. il numero complessivo delle notifiche da processare con distinzione tra quelle da processare in via digitale e in via analogica;

B. il numero massimo indicativo delle notifiche per ogni mese solare, con distinzione tra notifiche da processare in via digitale e in via analogica;

C. eventuali picchi di notifiche, indicando il mese solare di riferimento;

D. per le notifiche da processare in via analogica il dettaglio:

  • del numero di postalizzazioni effettuate tramite Raccomandata A/R;

  • del numero di postalizzazioni del tipo notifica ex L. 890/1982.

Nel predetto modulo di profilazione l’Aderente dichiara, altresì, con riferimento alle notifiche effettuate nel corso dell’anno precedente a quello di riferimento:

  • la percentuale nei confronti di destinatari risultati irreperibili assoluti in via analogica;

  • la percentuale degli invii a mezzo pec che non sono andati a buon fine per mancata ricezione del relativo messaggio di accettazione e/o consegna della stessa pec.

Con la sottoscrizione dell’accordo di adesione l’aderente dichiara che le percentuali indicate nel modulo di profilazione vengono dichiarate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Società si riserva il diritto di sospendere l’esecutività del presente accordo se l’operatività dell’Aderente, nel corso dell’anno di riferimento, risulterà “non coerente” con le percentuali dichiarate dall’Aderente all’interno del modulo di profilazione. L’operatività dell’Aderente deve intendersi “non coerente” quando, a seguito di controlli della Società, si discosta in misura uguale o superiore al 25% rispetto a quanto dichiarato dall’Aderente nel modulo di profilazione.

Il diritto di sospendere l’esecutività dell’accordo di cui sopra non potrà essere esercitato dalla Società ove l’Aderente dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver migrato sulla Piattaforma nell’anno di riferimento un intero servizio di notificazione ovvero di non avvalersi nell’anno di riferimento di alcun sistema di notificazione diverso dalla Piattaforma per la notificazione di tipologie di atti aventi il medesimo oggetto.

  1. Inoltre, l’Aderente, utilizzando l'apposita funzione del Portale o valorizzando il modulo di cui in allegato nel caso in cui la funzione del Portale non sia disponibile e nel rispetto di quanto previsto nel documento Ciclo PN, considerando i Dati Storici di cui al comma che precede predispone un ordinativo (di seguito, Commessa) nei confronti della Società avente un arco temporale pari ad un singolo mese solare. Anche con riferimento alla Commessa, l'Aderente dovrà dichiarare quanto previsto alle lettere A e D che precedono.

  2. La ricezione da parte della Società della dichiarazione dell'Aderente relativa alla Commessa di cui al comma che precede dà diritto alla Società ad emettere la fattura avente ad oggetto l’anticipazione di cui all’art. 6, commi 1 e 3, del Decreto Costi, e precisamente: I. il 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Costi pari a euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto Costi; II. il 50% dei costi relativi alla notifica analogica degli avvisi in formato cartaceo.

  3. L’ammontare del punto II. del comma 6 che precede, previa aggregazione delle risultanze di tutti i lotti aggiudicati in sede di gara, viene calcolato moltiplicando i tre prezzi medi degli invii cartacei, e precisamente A/R nazionale, A/R non nazionale e invio ex L. 890/1982, maggiorati del 10%, per il numero delle notifiche indicate all’interno dell’ordinativo Commessa. A tale importo viene sommato € 1,00 per ciascuna notifica.

  4. Ad eccezione della prima Commessa esecutiva del presente accordo, l’erogazione da parte della Società dei Servizi oggetto di una Commessa è condizionata all'avvenuto pagamento delle fatture il cui termine di pagamento sia scaduto all’atto della presentazione della Commessa.

  5. Con cadenza mensile, per ciascuna commessa in corso di esecuzione da parte della Società, quest’ultima trasmette tramite il Portale all’Aderente e/o a mezzo di posta elettronica certificata un report dei Servizi erogati e/o delle notificazioni eseguite, distinguendo le attività di notifica digitale da quelle connesse alla notifica analogica. L’Aderente dovrà rilasciare, tramite i canali di cui all’art. 13, il relativo nulla osta al più tardi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dei predetti report. A fronte dell’accettazione di tali report consegue il diritto della Società di emettere la relativa fattura elettronica, e/o nota di variazione ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/1972, a saldo dei Corrispettivi e/o del Rimborso dei Costi e sulla base dei servizi erogati e/o delle notificazioni eseguite (con distinzione in descrizione fattura delle attività connesse alla notifica digitale e alla notifica analogica).

  6. Le eventuali contestazioni dovranno pervenire in forma scritta attraverso i canali di cui all’art. 13 che segue, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del report. La Società ha, a sua volta, l’onere di riscontrare le contestazioni dell’Aderente entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione. Resta inteso che per i soli servizi non oggetto di contestazione l’Aderente dovrà emettere il nulla osta per consentire alla Società di fatturare i servizi non oggetto di contestazione.

  7. Nell’eventualità in cui la Società dovesse respingere le contestazioni dell'Aderente, esponendo le motivazioni del rigetto, l’Aderente potrà formulare delle repliche al riscontro della Società, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del riscontro stesso. Con il decorso del predetto termine di 15 giorni, a prescindere che l’Aderente abbia formulato o meno le repliche, il contraddittorio sui servizi oggetto di contestazione si intende concluso, con diritto della Società dunque anche di non riscontrare ulteriormente l’Aderente ed eventuali questioni non superate in contraddittorio verranno affrontate separatamente, nelle diverse e opportune sedi.

  8. Le fatture sono emesse in formato elettronico e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. Ai fini della trasmissione delle fatture i dati dell’Aderente sono i seguenti:

__________________________________.

  1. Il pagamento delle fatture è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Società stessa e applicando il regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi, saranno applicati gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Eventuali ulteriori dettagli sulle modalità di fatturazione in termini di trattamento, emissione, intestazione e spedizione saranno regolati da successive comunicazioni.

  2. Il mancato o ritardato pagamento dei Corrispettivi da parte dell’Aderente darà facoltà alla Società, alternativamente, di:

a) sospendere i Servizi erogati;

b) compensare con altri debiti a qualsiasi titolo maturati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 c.c.;

c) considerare l’Accordo risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c.; in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti e/o subendi dalla Società.

  1. Le Parti concordano che quanto stabilito ai commi da 5 a 12 che precedono potrà essere oggetto di revisione tra le Parti stesse dopo un periodo di n. 6 (sei) mesi di esecutività del presente accordo.

ART. 3 - Adempimenti del Gestore

  1. Il Gestore si impegna ad erogare i Servizi in coerenza e nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa di riferimento come richiamata nelle premesse, nonché a svolgere ogni attività di competenza della Società e/o della Piattaforma nel rispetto del Manuale Operativo, ivi incluse le seguenti attività:

  • ricevere telematicamente gli atti da notificare;

  • verificare la conformità dei documenti informatici e della relativa messa a disposizione alle regole tecniche definite nel Manuale Operativo;

  • in caso di esito positivo della verifica di conformità, attribuire allo stesso un codice identificativo univoco notifica (IUN) che viene comunicato in pari tempo al Mittente;

  • attestare e certificare con valore legale opponibile ai terzi, la data e l’ora in cui il documento informatico è depositato sulla Piattaforma;

  • verificare la presenza di un domicilio digitale di Piattaforma del destinatario;

  • in caso di mancanza di domicilio digitale di Piattaforma, ovvero nei casi in cui lo stesso sia saturo, non valido o non attivo, verifica se il Mittente abbia comunicato un domicilio digitale speciale eletto presso il Mittente ovvero abbia un domicilio digitale generale inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  • attestare e certificare con valore legale opponibile ai terzi gli indirizzi noti disponibili ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto per raggiungere il destinatario;

  • generare, attraverso la Piattaforma, l’AAR;

  • inviare l’AAR in forma digitale e ove necessario in forma analogica;

  • in caso di notificazione in modalità analogica, ricevere dall’addetto al recapito postale l’esito degli accertamenti di cui all’articolo 26, comma 7, del Decreto in caso di irreperibilità del destinatario;

  • conservare, la copia digitale conforme all’originale dell’AAR e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica per 10 anni;

  • inviare l’avviso di cortesia per il tramite della Piattaforma, ove il destinatario abbia censito propri dati per l’invio e la ricezione di tali avvisi di cortesia;

  • rilasciare, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell’articolo. 26, comma 11, del Decreto, le attestazioni previste dall’articolo 12 del Decreto Funzionamento.

  1. La Società si impegna, inoltre, a:

a) assicurare il corretto funzionamento del Portale e dei Servizi, nonchè della loro conformità alla disciplina vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica;

b) rispettare i livelli di servizio di cui alla Documentazione Tecnica e al presente accordo;

c) comunicare preventivamente all’Aderente le interruzioni programmate del Portale e dei Servizi stessi;

d) assicurare l’identificazione univoca dell’Aderente e degli Utenti in fase di accesso al Portale.

e) mettere a disposizione dell’Aderente tutta la documentazione relativa alla singola notifica, sia quella trasmessa dall’Aderente, sia quella emessa che quella ricevuta dalla Società, inclusa quella prodotta dall'addetto al recapito analogico.

La Società risulterà responsabile delle attività poste in essere indipendentemente dal fatto che le stesse attività siano poste in essere in proprio dalla Società e/o tramite soggetti terzi, fornitori della Società.

ART. 4 - Adempimenti del Mittente

  1. L’Aderente si impegna a:

a)utilizzare, e far utilizzare ai propri Utenti, i Servizi esclusivamente per gli scopi previsti dall’Accordo, in conformità ai termini e alle condizioni ivi previsti, e a non usare il Portale e/o fruire dei Servizi per scopi illeciti o ulteriori rispetto alle proprie finalità istituzionali/statutarie;

b) utilizzare il Portale e/o i Servizi unicamente tramite Utenti opportunamente autorizzati e comunicati alla Società ed a vigilare sull'operato degli stessi, con ogni onere in capo al Mittente di formare gli Utenti sul corretto utilizzo del Portale e/o dei Servizi;

c) porre in essere, a propria cura e spese, tutte le attività necessarie all’integrazione tecnologica, come descritto nella Documentazione Tecnica, pena l’impossibilità di fruire dei Servizi;

d) completare il processo di integrazione tecnologica alla Piattaforma preliminarmente all’abilitazione ad accedere al Portale e fruire dei Servizi;

e) rispettare ogni altra regola o indicazione fornita dalla Società sull’uso del Portale e/o dei Servizi e/o della Piattaforma;

f) comunicare alla Società entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dell’evento qualsiasi violazione dell’Accordo da parte dei suoi Utenti o di terzi di cui fosse a conoscenza;

g) avvisare la Società, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui l'Aderente ne ha avuto contezza, in caso di uso o accesso non autorizzati, e per proprio conto, al Portale e/o ai Servizi, nonché di qualsiasi violazione, malfunzionamento o incidente di sicurezza, in particolare qualora tali eventi comportino violazioni e intrusioni sui dati personali, non potendo la Società essere considerata responsabile per eventuali danni o disservizi derivanti da usi ed accessi non autorizzati effettuati dall’Aderente e/o dai suoi Utenti;

h)conservare la documentazione prodotta dal Mittente, ancorché trasmessa alla Società in esecuzione del presente Accordo.

  1. E’ fatto esplicito divieto di, e l’Aderente si impegna a non:

a) aggirare o manomettere l'accesso e l'autenticazione al Portale;

b) accedere al Portale e/o ai Servizi attraverso programmi o metodi diversi da quelli ufficialmente rilasciati e gestiti dalla Società;

c)trasmettere al Portale virus, malware, o altro codice dannoso, a violarne la sicurezza e/o effettuare interventi di hacking.

  1. L’Aderente accetta, riconosce e garantisce che:

a) la Società non sarà in alcun modo responsabile per l’avvenuta scadenza del termine di prescrizione e/o decadenza in capo al Mittente nel caso in cui quest’ultimo abbia trasmesso la documentazione ai fini della notificazione e non sia stato possibile processare la notifica a causa dell’esito negativo delle verifiche di conformità dei documenti trasmessi dal Mittente, a condizione che la Società comunichi l’esito negativo di tali verifiche di conformità entro 24 ore dalla messa a disposizione degli atti oggetto della notificazione.Per le verifiche di conformità effettuate la Società avrà comunque diritto ai corrispettivi;

b) la Piattaforma ai fini dell'identificazione univoca dei singoli destinatari della notifica utilizza esclusivamente l'abbinamento tra il codice fiscale e la scelta sulla qualità di persona fisica o persona giuridica, come indicati e trasmessi dall’Aderente, senza che la Società sia chiamata a verificare la correttezza di tale abbinamento e/o la coerenza dello stesso rispetto ad ogni ulteriore dato fornito dall’Aderente;

c) in caso di notifica analogica internazionale, ossia da eseguire in modalità analogica su territorio diverso da quello nazionale, il Gestore potrebbe non essere in grado di rendere disponibile in Piattaforma l’esito della notificazione con le medesime tempistiche della notifica da eseguire in modalità analogica su territorio nazionale; in tal caso il gestore si impegna comunque a rendere disponibile l’esito entro il termine massimo di 90 giorni solari dal momento in cui il Mittente ha messo a disposizione i documenti sulla piattaforma;

d) la Società non potrà essere responsabile nel caso in cui non proceda alla notifica a causa dell’esito negativo della verifica di un codice fiscale del destinatario comunicato dall’Aderente in quanto errato o inesistente ovvero nel caso in cui il Mittente non abbia fornito un domicilio fisico del destinatario corretto e/o esistente e/o, in esecuzione dello specifico accordo di cui al comma 4 che segue, non sia stato possibile, reperire alcun indirizzo del destinatario nelle banche dati indicate dal Decreto, a condizione che il gestore comunichi l’esito negativo di tali verifiche di conformità entro 48 ore dalla fornitura da parte dell’Aderente dei metadati relativi alla notifica quale attività dell’Aderente successiva alla messa a disposizione degli atti oggetto della notificazione. In tali casi, non potendo la Società processare la notifica e produrre il relativo IUN a causa dell’esito negativo delle verifiche dei dati in ingresso, il mittente corrisponderà al gestore unicamente i costi per l'attività di gestione pari ad 1,00 euro, come previsto dal Decreto Costi.

e) nei casi di cui alla lettera d) che precede l’Aderente:

i. manleverà e terrà indenne la Società da qualsiasi responsabilità relativa al processo di notificazione, ivi inclusa la scadenza del relativo termine;

ii. corrisponderà in favore della Società il corrispettivo per la notifica in via digitale, seppur connesso alla sola attività effettuata dalla Società per la verifica del codice fiscale del destinatario ovvero di ricerca del domicilio fisico del destinatario;

f) nel caso in cui l’Aderente abbia fornito alla Società un codice fiscale errato, ancorché esistente, del soggetto destinatario (incluso il caso in cui l’Aderente fornisca la Partita iva del destinatario in luogo del codice fiscale del destinatario ove non coincidenti) e la Società abbia proceduto alla notifica della documentazione trasmessa ai fini della notificazione ad una persona diversa dal destinatario, a condizione che tale errore del codice fiscale non sia imputabile all’attività della Società, l’Aderente:

i. manleverà e terrà indenne la Società da qualsiasi responsabilità relativa al processo di notificazione e/o alla protezione dei dati personali;

ii. corrisponderà in favore della Società il corrispettivo indicato all’articolo 2 che precede per l’attività di notifica effettuata;

g) l’Aderente è consapevole ed accetta che l’indirizzo del domicilio fisico del destinatario che l’Aderente è chiamato ad indicare al Gestore per l’eventuale invio analogico della notifica sarà oggetto del processo di c.d. “normalizzazione” per il tramite del fornitore Postel S.p.A., che provvederà alla verifica, validazione ed eventuale correzione delle inesattezze e delle incoerenze eventualmente riscontrate in tale indirizzo, al fine di renderlo utilizzabile nei processi di postalizzazione; a tal fine l’Aderente manleva il Gestore da qualsiasi effetto pregiudizievole conseguente a tale processo di normalizzazione, inclusa ogni alterazione dell’indirizzo tale da non consentire di reperire il destinatario della notifica.

h) il servizio include la conservazione della materialità degli esiti postali delle notifiche eseguite in modalità analogica da parte della Società presso punti di raccolta individuati in proprio dalla Società con facoltà da parte del Mittente di ritirare a propria cure e spese tale materialità presso il punto di raccolta di riferimento.

i) le attestazioni emesse dal Gestore ai sensi dell’art. 26, comma 11, del Decreto e dell’art. 12 del Decreto Funzionamento hanno fede pubblica;

j) ai fini probatori inter partes i dati forniti dal Mittente per la singola notifica e inerenti i singoli destinatari (inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio digitale speciale, domicilio fisico, recapito digitale) non sono conservati in chiaro attraverso API o attraverso il Portale ma pseudo-anonimizzati nei log necessari per tracciare le attività inter partes e della Piattaforma e parimenti in ogni altro tracciato dei log sono conservate solamente le informazioni strettamente necessarie all’identificazione del flusso di operazioni effettuate dalla Piattaforma; tutti i log sono archiviati su base giornaliera, firmati digitalmente e marcati temporalmente e posti in conservazione secondo quanto previsto dal manuale di gestione documentale;

k) se il mittente annulla la notifica, ancorché rinuncia alla ripetibilità dei costi nei confronti del destinatario della notifica annullata, corrisponde comunque al gestore i Corrispettivi e/o il Rimborso Costi connessi alla notifica annullata, ivi compresi quelli di postalizzazione per i tentativi di recapito analogico di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Funzionamento.

  1. Con riferimento al punto d) e al fine di ridurre i casi di assenza del domicilio fisico del destinatario, la Società potrà rende disponibile, a titolo oneroso e previo specifico accordo tra le Parti, un servizio di ricerca del domicilio fisico del destinatario, affinché il Mittente sia in grado di indicare tale domicilio al Gestore all’atto della richiesta di notifica nei confronti del medesimo destinatario.

  2. Con riferimento al punto h) e al fine di rendere disponibile un servizio di recapito della materialità degli esiti postali delle notifiche eseguite in modalità analogica, la Società potrà rendere disponibile, a titolo oneroso e previo specifico accordo tra le Parti, un servizio di recapito di tale documentazione presso il Mittente.

  3. L’Aderente, infine, accetta e riconosce che la Società potrà avviare fasi di sperimentazione della Piattaforma e/o del Portale e/o dei Servizi per l’implementazione di nuove funzionalità. L’Aderente dichiara di accettare che, in caso di partecipazione a tali fasi di sperimentazione, la Piattaforma e/o il Portale e/o i Servizi potrebbero presentare problematiche di funzionamento o aspetti che richiedano interventi o miglioramenti e comunque che nelle fasi di sperimentazione, in ragione delle esigenze di comune studio dell’infrastruttura cui è preordinato il periodo di sperimentazione stesso, non risultano sussistere specifici livelli di servizio.

  4. L’Aderente, attraverso il Portale, nomina da uno a massimo quattro amministratori, quale/i Utente/i autorizzato/i ad agire sul Portale e/o sulla Piattaforma per conto dell’Aderente e a tal fine l’Aderente dichiara e garantisce di aver conferito a tale/i Utente/i, anche tramite il compimento di tutti gli atti che dovessero essere richiesti dalla normativa applicabile, tutti i poteri necessari a compiere per proprio conto sul Portale e/o sulla Piattaforma ogni attività e/o funzione attribuite all’Utente con il ruolo di Amministratore.

  5. A tal fine, l’Aderente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni danno diretto e/o indiretto, e da tutte le spese, i costi nonché le pretese e le contestazioni eventualmente avanzate da altri Aderenti e/o terzi, in caso di assenza di tali poteri o di non conformità degli stessi ai requisiti previsti per legge.

  6. L’Aderente si impegna a tenere costantemente aggiornato sul Portale l’elenco degli Utenti con il ruolo di Amministratore nominati.

  7. L’Aderente, infine, stante la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la sottoscrizione del presente accordo in merito alla propria qualifica di Amministrazione di cui all’art. 1 dei presenti “T&C”, (sub Documento 1), si impegna a comunicare alla Società a mezzo PEC la perdita della qualifica dichiarata entro 30 giorni dalla perdita della stessa.

  8. Nel caso di perdita della qualifica ovvero nel caso in cui l’Aderente, invece, non abbia mai posseduto la qualifica, l’Accordo dovrà ritenersi risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c. rispettivamente al ricevimento da parte della Società della comunicazione di cui al comma che precede o all’avvenuta conoscenza da parte della Società del mancato possesso della qualifica in capo all’Aderente.

ART. 5 - Durata, recesso, risoluzione, conservazione e cancellazione dei dati

  1. L’Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sua sottoscrizione da parte dell’Aderente.

  2. All’Aderente è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo, dandone comunicazione in forma scritta alla Società con un preavviso di 3 (tre) mesi. Resta inteso che il recesso non libera l’Aderente dagli obblighi assunti e non ancora pienamente assolti.

  3. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Aderente riconosce ed accetta che, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 15 del Decreto Funzionamento, il gestore della piattaforma garantirà l’accesso ai documenti oggetto delle attestazioni per un periodo di 10 anni dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. L’accesso agli atti oggetto di notificazione è garantito nel termine di 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario.

  4. In caso di inadempimento, anche solo parziale o temporaneo, di una qualsiasi delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie dell’Aderente previste dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 11 dei presenti T&C, la Società si riserva il diritto di sospendere o limitare temporaneamente l’accesso dell’Aderente e/o dei suoi Utenti al Portale.

  5. Alla cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa, rispetto ai Dati Personali trattati dalla Società in qualità di responsabile del trattamento per conto dell’Ente, in ossequio all’art. 28, par. 3, lett, g), del GDPR, i dati medesimi saranno cancellati entro il termine di cui al precedente paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudizio del diritto della Società al trattamento e alla conservazione ulteriori fondati su autonomo titolo ai sensi della Normativa Privacy e della legge applicabile e fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 10. Restando inteso che rimane onere e responsabilità dell’Ente procedere al recupero di tali informazioni prima di tale termine senza che la Società possa essere in alcun modo ritenuta responsabile per la mancata memorizzazione/ulteriore conservazione delle informazioni e dati di proprietà dell’Ente sui propri sistemi decorso tale termine e senza obbligo di notifica preventiva.

ART. 6 - Livelli di servizio

  1. La messa a disposizione della Piattaforma e dei Servizi da parte della Società dovrà avvenire con le modalità, e nel rispetto dei livelli di servizio, indicati nella Documentazione Tecnica e nel presente Accordo, restando inteso che essi comprendono tutte le attività necessarie per la perfetta e puntuale fruizione degli stessi da parte dell’Aderente.

  2. L’Aderente accetta e riconosce che i livelli di servizio saranno garantiti al di fuori dei periodi di manutenzione e/o interruzione della Piattaforma e/o del Portale e/o dei Servizi.

ART. 7 - Modifica e integrazione dell’Accordo

  1. Fatto salvo per l’Aderente il diritto di recesso di cui all’art. 5 che precede, la Società si riserva il diritto di proporre all’Aderente eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo, ivi inclusi gli Allegati e la Documentazione Tecnica, di natura sostanziale (ossia, che comportino l’introduzione o la variazione di diritti o obblighi in capo ad una delle Parti), dandone preventiva comunicazione all’Aderente al domicilio digitale presente sull’Indice di appartenenza con congruo anticipo, comunque non inferiore - tenuto conto della modifica e/o integrazione da apportare - a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data prevista di entrata in vigore delle suddette modifiche e/o integrazioni.

  2. Sempre fatto salvo per l’Aderente il diritto di recesso di cui all’art. 5 del presente Accordo, in deroga a quanto previsto al comma 1 che precede, qualora si tratti di modifiche e/o integrazioni non sostanziali, la Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare unilateralmente, in tutto o in parte, il presente Accordo, ivi inclusi gli Allegati e la Documentazione Tecnica, senza la necessità di preventiva comunicazione all’Aderente, risultando sufficiente la sola pubblicazione della nuova versione, come modificata da parte della Società. Pertanto, in tali casi, laddove, in pendenza dell'efficacia del presente Accordo, la Società dovesse modificare e/o integrare lo stesso, l’Aderente dichiara espressamente che le nuove modifiche saranno accettate automaticamente, senza necessità di alcun ulteriore consenso tra le Parti.

  3. Resta inteso che le modifiche e/o integrazioni al presente Accordo di cui ai commi 1 e 2 che precedono non troveranno applicazione nei confronti dell’Aderente recedente durante il relativo periodo di preavviso.

ART. 8 - Limitazione di responsabilità

  1. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti provocati all’Aderente e/o a terzi destinatari, ove connessi a disservizi o interruzioni programmate della Piattaforma e/o del Portale e/o dei Servizi, a condizione che tali disservizi o interruzioni siano programmati dalla Società in orario compreso tra le ore 21:00 e le ore 5:00 del giorno successivo e comunque fermo restando quanto stabilito all’art. 1229 c.c.

  2. La Società, ai fini dell’eventuale pagamento dell’importo richiesto nell’atto oggetto di notificazione, nonché delle relative spese di notifica, si atterrà ai dati forniti dall’Aderente a cui compete l'aggiornamento in tempo reale dell’importo complessivamente dovuto dal destinatario all’Aderente, ancorché sulla base dei metadati forniti dalla Società.

ART. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

  1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alla Piattaforma e/o al Portale e/o ai Servizi restano nella esclusiva titolarità della Società e/o dei danti causa della stessa Società, e nessuna loro parte può essere riprodotta in qualsiasi forma, né con alcun mezzo, ad eccezione di quanto espressamente concesso ai sensi dell’Accordo. L’Aderente accetta di non modificare, concedere in licenza, sub-licenziare, noleggiare, prestare, vendere, distribuire o creare opere derivate basate sulla Piattaforma e/o sul Portale e/o sui Servizi.

  2. L’Aderente accetta e riconosce che la Società potrebbe utilizzare servizi, soluzioni e software pre-esistenti di titolarità di terzi (di seguito “Terze Parti”) e concessi in licenza alla Società (di seguito “Soluzioni di Terze Parti”). A tal fine la Società garantisce all’Aderente di avere il diritto di utilizzare tali Soluzioni di Terze Parti per le finalità di cui all’Accordo e per tutta la durata dello stesso.

  3. Ogni utilizzo da parte dell’Aderente dei marchi, dei loghi, del nome commerciale e di qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Società e/o alla Piattaforma e/o ai Servizi dovrà essere preventivamente richiesto dall’Aderente alla Società e da quest’ultima espressamente autorizzato, in forma scritta.

ART. 10 - Utilizzo di dati aggregati e pubblicità

  1. Sempre garantendo il pieno rispetto della normativa privacy applicabile, la Società procederà all’aggregazione dei dati trattati, quale responsabile del trattamento, per effetto dell’adesione e utilizzo della Piattaforma e dell’erogazione dei Servizi. L’aggregazione effettuata sulla totalità dei dati acquisiti viene svolta per finalità di miglioramento della Piattaforma e/o dei Servizi e per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio informativo della Società. Si fa, sin da ora, espressa menzione che la Società potrà altresì utilizzare e condividere con terzi soggetti i suddetti dati aggregati, a titolo esemplificativo: con le Università per le finalità di studio e ricerca scientifica; con le Pubbliche Amministrazioni per analisi, data driven policy, nonchè per fini istituzionali in quanto connessi appunto al miglioramento della Piattaforma e/o dei Servizi ovvero allo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio informativo della Società.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

  1. Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti tratteranno i dati personali nel rispetto di quanto stabilito all’art. 14 del Decreto Funzionamento proprio per il trattamento dei dati personali.

  2. La Società tratta dati personali in qualità di responsabile del trattamento per le attività specificate nell'atto di nomina sub Allegato 2.

  3. Le Parti si impegnano a manlevarsi e tenersi indenni, reciprocamente, da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte di ognuna di esse o di relativi sub-contraenti, agenti e/o sub-appaltatori della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Accordo (ivi inclusi gli Allegati).

  4. La Società, in qualità di Titolare del trattamento, mette a disposizione sul Sito e/o sul Portale l’Informativa Privacy, ove sono descritte le finalità e modalità di trattamento dei dati personali del firmatario dell’Accordo, del Referente e degli eventuali Delegati.

  5. L'Aderente, dovendo fornire alla Società la propria informativa privacy da rendere disponibile ai destinatari, si impegna a fornire alla Società, nelle modalità che verranno indicate dalla Società stessa, il link al sito web ove è rinvenibile tale informativa, affinché la Società possa promuovere il reindirizzamento dei destinatari a tale link.

  6. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.

  7. L’Aderente sin da ora si impegna a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla Piattaforma, o comunque con espresso riferimento alla stessa, l’informativa privacy che deve rendere agli interessati in qualità di titolare del trattamento per le attività relative alla Piattaforma. La Società ha predisposto l’informativa Privacy dell’Aderente, pubblicata al link seguente: https://docs.pagopa.it/facsimileprivacy/, come standard di riferimento che in ogni caso non ha carattere vincolante per l’Aderente e sul quale la Società declina qualsiasi responsabilità, avendo valore meramente esemplificativo.

ART. 12 - Riservatezza

  1. In esecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte o di società del Gruppo dell’altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, “Informazioni Riservate”).

  2. Le Informazioni Riservate di una Parte (di seguito “Parte Comunicante”) possono essere utilizzate dall’altra Parte (di seguito “Parte Ricevente”) solo in relazione all’esecuzione del presente Accordo e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell’esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo con riferimento alle Informazioni Riservate.

  3. Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.

  4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

a) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo;

b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

  1. Nessuna delle clausole del presente Accordo impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque ritenere confidenziali le Informazioni Riservate se:

a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o

b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Accordo; o

c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un’Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell’esistenza di tale obbligo.

  1. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni connesse alla stipula dell’Accordo o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

ART. 13 - Comunicazioni

  1. Qualunque comunicazione fra le Parti riguardante il presente Accordo è effettuata ai seguenti indirizzi:

  • per la Società, tramite email legal@pagopa.it o pec pagopa@pec.governo.it ;

  • per l’Aderente, pec _____________________________.

  1. La Società utilizzerà l’indirizzo PEC dell’Aderente indicato al comma che precede ai fini dello svolgimento dell’attività di rendicontazione delle notificazioni.

ART. 14 - Modello ex D.Lgs. n. 231/01 e PTPCT

  1. L’Aderente dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Società adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html e https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina746_altri-contenuti.html

  2. L’Aderente dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

  3. In particolare, e senza limitare la generalità di quanto sopra, l’Aderente garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto dell’Accordo e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Società si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

  4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Società, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Aderente con il presente Accordo.

  5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Società di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Accordo.

  6. L’Aderente dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Società, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell’Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

  7. L’Aderente assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio sub-appaltatore e sub-contraente individuato ai sensi del presente Accordo.

ART. 15 - Foro e legge applicabile

  1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al codice civile nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

  2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

ART. 16 - Disposizioni finali

  1. Il presente Accordo costituisce l’unico accordo tra le Parti, relativamente all’oggetto dello stesso.

  2. E’ fatto espresso divieto all’Aderente di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo e/o di trasferire i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto della Società.

  3. L’eventuale nullità o l’invalidità di qualsiasi singola disposizione del presente Accordo s’intende limitata, per quanto possibile, alla disposizione in questione e non si estende all'intero Accordo che continuerà ad avere piena validità ed efficacia.

  4. La mancata o non puntuale applicazione di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non comporterà la rinuncia definitiva alle facoltà o ai diritti connessi a tale disposizione o a farla valere o invocarne l’applicazione in futuro.

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